INTRODOTTA LA COLLABORAZIONE VOLONTARIA PER GLI EVASORI FISCALI. BLANDO IL REGIME SANZIONATORIO DELL’AUTORICICLAGGIO. SERVONO MISURE PIU’ INCISIVE A LIVELLO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE.

Lo scorso 4 dicembre il parlamento italiano ha introdotta la voluntary disclosure, cioè la dichiarazione volontaria per “rimpatriare” il proprio patrimoni.  “Non è un condono: chi aderisce paga tutto il dovuto”, ha dichiarato il titolare del Mef Pier Carlo Padoan. Ma sul nuovo reato passa la versione soft: non punibile il reimpiego di denaro sporco per “godimento personale”. Pronto anche il nuovo falso in bilancio, ma con sostanziosi alleggerimenti per le società non quotate in Borsa. Sparita la norma per facilitare le intercettazioni nelle inchieste per corruzione. Inasprite invece le pene per l’associazione mafiosa.

Per la prima volta, in Italia sarà punito con un’ulteriore pena chi reinveste il denaro frutto di un reato che ha commesso lui stesso, mentre finora si era chiamati a rispondere soltanto del riciclaggio di denaro sporco altrui. “Approvato anche rientro dei capitali e autoriciclaggio – commenta su Twitter il presidente del Consiglio Matteo Renzi – È proprio #lavoltabuona”. Per la verità, il testo licenziato al Senato è stato più volte accusato di “buonismo”, in quanto esclude dalla punibilità il reimpiego in beni per il “godimento personale”, come una villa o un’auto di lusso, dato che lo spirito della legge è sanzionare l’inquinamento delle attività economiche. E in più la legge prevede pene ridotte, da uno a 4 anni, quando il reato base da cui provengono i soldi è punito con una pena massima inferiore ai 5 anni.

“La voluntary disclosure – ha precisato Padoan -non è un condono, perché chi aderisce paga tutto il dovuto …si tratta di un provvedimento atteso da tempo ed equilibrato, che ha concluso l’iter parlamentare grazie alla collaborazione dei gruppi di maggioranza e all’atteggiamento costruttivo delle opposizioni”. L’intervento, aggiunge Padoan, “è innovativo perché, rispetto alle precedenti misure per il rientro dei capitali, non è un condono in quanto l’imposta dovuta si paga per intero. Chi aderirà avrà una riduzione delle sanzioni amministrative e penali”. In sostanza si tratterebbe di una forma di collaborazione volontaria o per meglio dire di ravvedimento operoso da parte del contribuente infedele.  La legge infatti prevede un’autodenuncia da parte del contribuente che ha occultato (e quindi evaso) somme di denaro o beni sia all’estero che in Italia, che dovrà pagare tutte le tasse e sanzioni ridotte ma avrà in cambio la depenalizzazione di alcuni reati fiscali e dell’omessa dichiarazione Iva, a partire proprio dall’autoriciclaggio. Per tutti gli altri invece, ovvero chi continuerà ad occultare capitali, se scoperto non solo dovrà pagare gli arretrati e le pene pecuniarie, ma sarà anche perseguito per autoriciclaggio.

Come si aderisce
Per aderire alla voluntary sia per i capitali detenuti illegalmente in Italia che per quelli detenuti all’estero, il contribuente deve ‘presentare un’apposita richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, fornendo spontaneamente all’Amministrazione finanziaria i documenti e le informazionì riguardo a tutto l’occultato per il quale “alla data di presentazione della domanda non sono scaduti i termini per l’accertamento”.

Pagamento in una volta o in tre rate, sanzioni ridotte
Colui che aderisce alla voluntary dovrà quindi pagare “le somme dovute, ovvero le somme dovute in base all’accertamento, in un’unica soluzione entro il 15esimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione
Si dispone l’utilizzo delle entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli da 5-quatera 5-septies del D.L. n. 167/1990, alle seguenti finalità: pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l’esclusione dei relativi pagamenti dai vincoli del patto di stabilità interno; esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);investimenti pubblici; Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

Il comma 9, lettera a), intende autorizzare l’Agenzia delle entrate a procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato – aggiuntive rispetto a quelle già autorizzate dalla normativa vigente – nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per il 2014, 24 milioni per il 2015, 41,5 milioni per il 2016 e 55 milioni euro a decorrere dal 2017. Il tetto di spesa massimo fissato corrisponderebbe, come riportato nella Relazione tecnica, all’assunzione di 1.100 unità di terza area, fascia retributiva F1.

La lettera b) prevede di autorizzare l’Agenzia delle dogane a procedere ad assunzioni di personale nella misura di per 34 milioni per il 2008, 46 milioni per il 2009 e 62 milioni annui a decorrere dal 2010, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 346, lettera e), della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008); tali risorse potranno essere utilizzate anche per il passaggio del personale tra le sezioni del ruolo del personale non dirigenziale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Sostanzialmente il passaggio riguarda il personale della “sezione monopoli” alla “sezione dogane” (in quanto il personale ex dogane percepisce un trattamento economico maggiore).

L’articolo 4 reca la copertura finanziaria delle disposizioni in materia di assunzioni presso l’Agenzia delle entrate cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Cosa succede a chi non aderisce alla Voluntary disclosure

Ricordiamo, innanzitutto, cosa rischia chi ignorerà il salvacondotto offerto dalla Voluntary disclosure:

  • La punibilità per tutti i reati tributari previsti dal Dlgs del 2000, in relazione a redditi e patrimoni detenuti all’estero in maniera illecita;
  • la punibilità per tutti i reati penali non tributari commessi in relazione ai sopracitati redditi e patrimoni;
  • per la mancata compilazione del Quadro Rw: sanzione amministrativa che può raggiungere il 30 per cento degli importi non dichiarati;
  • imposta sui redditi da saldare secondo la propria aliquota marginale;
  • sanzioni piene per omessa o infedele dichiarazione dell’imposta sui redditi prodotti all’estero dal 133 per cento fino al 480 per cento;
  • sanzioni per omessa o infedele dichiarazione Iva da un minimo del 100 per cento fino a un massimo del 240 per cento;
  • sanzioni per omessa o infedele dichiarazione Irap da un minimo del 30 per cento dell’imposta non versata.

Cosa succede a chi aderisce alla Voluntary disclosure

Al contrario, per chi scegliesse la strada della collaborazione volontaria:

  • Niente punibilità per i reati tributari di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; dichiarazione infedele; omessa dichiarazione; omesso versamento ritenute certificate; omesso versamento Iva;
  • niente punibilità per i reati di riciclaggio, impiego di denaro, beni e altre utilità di provenienza illecita; autoriciclaggio (nel caso in cui siano commessi in relazione ai reati tributari sopracitati);
  • per la mancata compilazione del Quadro Rw: sanzione amministrativa da un minimo dello 0,5 per cento fino a un massimo del 4,5 per cento sugli importi non dichiarati;
  • imposta sui redditi da versare secondo la propria aliquota marginale, con la possibilità di optare per il regime forfetario;
  • sanzioni per omessa o infedele dichiarazione dell’imposta sui redditi prodotti all’estero, dell’Iva e dell’Irap ridotte di ¼ del minimo previsto dalla legge.

Osservazioni conclusive.

L’introduzione per la prima volta nel nostro ordinamento dell’istituto giuridico della voluntary disclosure è sicuramente fatto positivo. Non è un condono fiscale, ma sicuramente è un condono da un punto di vista penale, e ciò già da solo costituisce un beneficio, un vantaggio per l'”evasore pentito”. Dispiace anche l’annacquamento della disciplina dell’autoriciclaggio, con l’esclusione dei beni di godimento, beni di lusso (come auto, ville, yacht) che spesso e volentieri costituiscono beni finali nei quali l’evasore investe i propri profitti.

Secondo stime diverse, l’evasione fiscale in Italia ammonta ad almeno 60 miliardi di euro – secondo le stime più contenute –  anche se le stime più aggiornate parlano di un danno compreso tra i 90 ed i 14o miliardi. Chissà quante leggi di stabilità (finanziarie) si farebbero, mettendo così in sicurezza i conti dello Stato ed anche potendo destinare investimenti rilevanti alla crescita ed allo sviluppo. E invece …

E invece il debito pubblico è un’enorme voragine e l’economia è fortemente depressa, a causa della scarsità di investimenti e dell’incremento costante del fiscal drag che, secondo il Rapporto OCSE 2014 “Taxing Wages”, colpisce fortemente il lavoro – è la tassazione più alta tra quella dei maggiori paesi industrializzati – superando nettamente la media Ocse: sui salari più bassi abbiamo un’imposizione fiscale pari addirittura al 44,7% , contro il 32,2% della media Ocse. “Ciò – afferma l’economista Guglielmo Forges Davanzati nell’articolo Una strategia più efficace per contrastare l’evasione (Nuovo quotidiano di Puglia, 7 dicembre 2014, pp. 1 e 12) a ragione della duplice considerazione che non è conveniente né tassare potenziali contribuenti che godono di elevata mobilità territoriale. Si consideri, a riguardo, che il principale creditore dello Stato è il settore bancario, che potrebbe reagire ad un aumento della tassazione sui suoi utili riducendo l’acquisto dei titoli (di Stato ndr); e si consideri anche che le grandi imprese possono reagire a un aumento della tassazione minacciando la delocalizzazione (o realizzandola di fatto). In entrambi i casi, le entrate fiscali derivanti dalla tassazione di questi potenziali contribuenti potrebbero essere di entità irrisoria o, al limite, nulla. E, ancor peggio, nel primo caso si determinerebbero ulteriori di vendita di titoli di Stato e, con riferimento alle delocalizzazioni, si determinerebbero ulteriori riduzioni del tasso di crescita, come conseguenza dei minori investimenti”.

L’incremento della tassazione sul lavoro, tuttavia, determina ulteriori effetti recessivi, fungendo da stimolo per l’imprenditore verso l’evasione fiscale e determinando, con l’aumento dell’imposizione fiscale diretta a carico dei lavoratori, la riduzione del salario disponibile e dunque dei consumi. Perché tutto ciò non si verifichi più,  o perché possa verificarsi in misura fisiologica, è necessaria non solo la collaborazione volontaria e dunque l’emersione dal nero degli evasori, ma una più attenta repressione e la collaborazione con paesi, come la Svizzera, che sembrano disponibili a rompere lo schermo del segreto bancario per scambiare le necessarie informazioni con il nostro paese. Oltre alla cooperazione europea ed internazionale in ambito fiscale, è necessario che, almeno nella Ue, si ponga definitivamente fine alla competizione fiscale tra Stati membri (vedi i casi di Lussemburgo ed Irlanda). Appare pertanto improcrastinabile l’adozione in seno alla Ue di politiche fiscali comuni ed unitarie. Si deve cioè andare verso l’unione fiscale e politica.

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