Pronuncia di grande rilievo da parte del Consiglio di Stato in materia di vincolo paesaggistico.
Le sentenza Cons. Stato, Sez. VI, 27 giugno 2014, n. 3264 ha autorevolmente ribadito che le sponde dei fiumi e dei torrenti, per un’estensione di mt. 150 dalle rive, sono tutelate convincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma 1°, lettera c, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.[1]
L’iscrizione nell’elenco delle acque pubbliche (regio decreto n. 1775/1933 e s.m.i.) rileva per i corsi d’acqua di dimensioni minori, “vale a dire per i corsi d’acqua che non sono né fiumi né torrenti (Cons. Stato, VI, 4 febbraio 2002, n. 657)”..
Nel caso di specie l’amministratore di una società che aveva costruite delle pertinenze abusive presso una struttura alberghiera in Calabria aveva proposto ricorso al Tribunale amministrativo della Calabria per l’annullamento dei provvedimenti n. 4950 del 2 ottobre 2012 e n. 5692 del 7 novembre dello stesso anno, adottati dal Comune di Drapia (VV), che, con precedente ordinanza del 18 giugno 2012, n. 6 gli aveva ingiunto la demolizione dei fabbricati nn. 1, 2 e 3 realizzati abusivamente presso la struttura alberghiera denominata Villaggio Olivara, di proprietà della Società Holidays Network s.r.l., nonché il ripristino dello stato dei luoghi.
Avendo il ricorrente manifestato l’intendimento di procedere solo alla demolizione degli ultimi due fabbricati e di presentare l’istanza di sanatoria per il n.1, il Comune con il primo dei provvedimenti impugnati, lo diffidava a procedere alla demolizione anche di quel fabbricato e con il secondo accertava l’inottemperanza con riferimento a quest’ultimo corpo di fabbrica.
Con ricorso per motivi aggiunti del 4 marzo 2013, lo stesso Zanchettin impugnava il provvedimento n. 6796/2012 con cui il Comune aveva respinto la sua richiesta di riesame dei precedenti atti adottati e aveva respinto il permesso di costruire in sanatoria per il fabbricato n. 1, lamentando la violazione degli articoli 31 e 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dell’articolo 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, l’eccesso di potere sotto vari profili, nonché ribadendo l’irritualità della notifica dell’ordinanza di demolizione, la riduzione del termine per la sua ottemperanza, la carenza di motivazione del provvedimento di diniego dell’istanza di sanatoria in assenza di ogni vincolo ambientale, considerata la distanza del fabbricato n.1, ad oltre i 150 metri dal torrente Lumia ed, infine, lamentando l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto.
Il giudice adito, respingeva sia il ricorso principale, che quello per motivi aggiunti, asserendo tra l’altro la conseguente automatica acquisizione al patrimonio comunale dell’oggetto in questione, essendo l’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, atto dichiarativo di una situazione cristalizzata al momento di scadenza del termine per ottemperare e che l’atto gravato con i motivi aggiunti non era un atto di diniego dell’istanza di sanatoria, essendo già decorso il termine per ottemperare e già verificatasi l’acquisizione del bene al patrimonio comunale.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto in diritto l’appello infondato.
Il giudice di primo grado ha, infatti, correttamente dedotto la regolarità della notifica dell’ordinanza di demolizione n. 6 del 18 giugno 2012 avvenuta in data 20 giugno 2012 presso il villaggio turistico “Olivara”, nelle mani di un dipendente della società che gestisce il villaggio medesimo e la notifica è stata regolarmente conosciuta dal destinatario signor Zanchettin, il quale ha presentato una SCIA per preannunciare la parziale esecuzione di detta ordinanza e per rilevare che avrebbe provveduto a sanare il primo dei fabbricati abusivi. La nota comunale n. 4950 del 2 ottobre 2012 ha peraltro ribadito, con effetto meramente confermativo, le statuizioni dell’ordinanza di demolizione, rilevando l’impossibilità di considerare l’intenzione di sanare come istanza di permesso in sanatoria. L’ordinanza non doveva essere preceduta da alcun preavviso di rigetto. Ciò in quanto mancava all’atto qualsiasi valenza provvedimentale, salvo per la parte in cui, prolungando sino al 30 ottobre 2012 il termine fissato per l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione, esso produceva un effetto favorevole per il privato e del quale lo stesso non aveva interesse a dolersi.
Con la suddetta nota, il Comune, nell’ottica di un rapporto di leale collaborazione, prima di procedere al formale accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, ha poi prorogato il termine di novanta giorni indicato nel predetto atto, rimasto peraltro inoppugnato.
Non vi è, quindi, alcuna violazione dell’articolo 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, avendo avuto l’attuale appellante a disposizione, per la demolizione, un termine addirittura prorogato sino al 30 ottobre 2012; e lo stesso verbale di inottemperanza di cui alla nota n. 5692 del 7 novembre 2012, predisposto ben oltre i novanta giorni dalla notifica dell’ordinanza, non è stato comunque mai contestato.
Peraltro, nel comunicare, con nota n. 6796 del 27 dicembre 2012, il rigetto dell’istanza di annullamento d’ufficio da lui domandata, dell’ordinanza di demolizione, della nota n. 4250 del 2 ottobre 2012, del verbale di ottemperanza n. 5692 del 7 novembre 2012, il Comune di Drapia ha legittimamente confermato quanto statuito nei predetti atti, evidenziando la non sanabilità del fabbricato n.1 in quanto realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico e comunque essendo intervenuta l’acquisizione dell’opera abusiva al patrimonio comunale.
Permane comunque: la presenza dell’atto di accertamento dell’inottemperanza a demolire che è dichiarativo dell’intervenuto passaggio automatico della proprietà del bene; l’impossibilità, ai sensi dell’articolo 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, di permesso in sanatoria per l’opera abusiva, essendo l’istanza stata presentata oltre la scadenza dei termini di cui all’articolo 31, comma 3 dello stesso decreto.
Per quanto detto poi con riguardo alla presenza del vincolo paesaggistico e con riferimento all’ultimo motivo di appello ripreso dai motivi aggiunti in primo grado, il Collegio rileva:
a) la legittimità dell’acquisizione al patrimonio comunale del bene abusivo a seguito dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e alla mancata presentazione nel termine (peraltro prorogato) dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria;
b) che dagli accertamenti tecnici effettuati dal Comune di Drapia è emerso che il fabbricato è stato costruito nella fascia di rispetto di 150 metri dalla sponda o piedi d’argine del torrente Lumia, in area dunque sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi degli articoli 142 e seguenti del d.lgs. n. 42 del 2004.
E’, infatti, priva di consistenza l’argomentazione dell’appellante in ordine alla non soggezione a vincolo del citato torrente perché non ricompreso nell’elenco delle acque pubbliche. Vale invero rammentare che i fiumi e i torrenti sono soggetti a tutela paesistica di per se stessi, a prescindere dall’iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche, che ha efficacia costitutiva del vincolo paesaggistico solo per le acque fluenti di minori dimensioni e importanza, vale a dire per i corsi d’acqua che non sono né fiumi né torrenti (Cons. Stato, VI, 4 febbraio 2002, n. 657). Il fabbricato in questione non è, quindi, sanabile e bene ha provveduto l’Amministrazione.